Ne’ successivi anni poi, cioè nel 1817, [724] 1818, e 1819, l’augusto sovrano seguitò ad occuparsi delle sorti del suo regno, e venne a dare un nuovo regime civile alla Sicilia, alla quale conservò anche taluni privilegi.
E più spezialmente parlando, diremo, che per la magistratura fu reso uniforme il sistema a quello di Napoli; e le cause de’ Siciliani furono giudicate sino all’ultimo appello nei tribunali di Sicilia. E siccome essa venne divisa in sette valli, e queste in ventitrè distretti, in centocinquanta circondarî, e in trecento quarantatrè comuni, così in ogni capovalle venne a risedere un tribunale come ordinario giudice d’ogni controversia. Delle sentenze del tribunale potè dolersene dinanzi ad una gran corte, per discutersi di nuovo la causa ed inappellabilmente deciderla. Il regio procuratore ed il procurator generale furono posti nell’interesse della legge, mentre il tribunale di commercio, il giudice del circondario e il conciliatore vennero destinati per render più agevole l’impartizione della giustizia, in quelle cause che per la loro natura, o pel loro valore meritavano di essere esentate dalla giurisdizione de’ tribunali ordinarî.
Per gli affari criminali il predetto giudice del circondario, e la gran corte criminale secondo le loro attribuzioni poteron giudicare dei delitti e de’ misfatti. A tutte le autorità giudiziarie, così civili, che penali sovrastava infine la suprema corte di giustizia, incaricata di esaminare, ove mai ve ne fossero, le violazioni di legge incorse nei giudicati, e a rinviare, in caso di annullamento, le cause ad altri magistrati.
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