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      In conseguenza decretò che il magistrato municipale fosse facultato a prendere ai cambî legali con l’interesse inclusa la sensalia, da non eccedere, giusta il proposto, il 12 per 100, quella somma che unita alle onze 50 mila di colonna esistente, era mancata ad incassarsi per colonna annonaria con quelle partite stabilite [727] dal parlamento, e che doveansi sin d’allora cominciare a percepire: beninteso che l’interesse e le spese dovean caricarsi sul frumento da vendere al pubblico, e che le somme da ricavarsi da’ prestami fruttiferi si incassassero per la colonna annonaria. Eseguito il progetto si venne per conseguenza in sul negoziare: ma le proposizioni che da’ così detti sborzanti furon fatte, non vantaggiaron per nulla gl’interessi della comune di Palermo; per lo chè fu forza dichiarare il consiglio civico, che qualora il mutuo non si avrebbe potuto effettuire in vie regolari, facea mestieri passare a quello coattivo. Vi fu in questo qualche soprastare, perchè taluni dei membri dell’anzidetto consiglio sostenevano: la legge del 1812 autorizzare gl’imprestiti forzati nel solo caso di carestia, quale non potea dirsi esistere nelle attuali circostanze, in cui le scarsezze del ricolto non doveano confondersi con l’insufficienza assoluta del medesimo a soddisfare i pubblici bisogni. A resecare pertanto ogni dubbio convenne farsi rappresentanza a S.M., ponendo sotto la sovrana considerazione la quistione di sopra accennata, all’oggetto che si fosse deliberato sull’attuale posizione della Sicilia in riguardo alla penuria dell’annona, e se questa poteva caratterizzarsi col nome di carestia.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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