In libertà d’ognuno restasse il far deposito in essi o altrove. Nel primo caso si serbassero le regole solite, nel secondo fosse libera la esportazione pagando il dazio corrispondente. Fermo rimanesse il divieto di non fare depositi di grani in luoghi disabitati due miglia distanti dal mare, ma tal divieto si sarebbe tolto o altrimenti regolato, emanandosi i nuovi sistemi daziarî doganali. In ogni altro sito del reame libera fosse l’esportazione (2641).”
Ora di leggieri si scorge come siffatto provvedimento agevolasse il commercio de’ grani, perchè i depositi si fecero ne’ luoghi più vicini a’ campi di ricolta, ove appunto meglio conveniva praticare la estrazione. E quantunque non venisse tolto il dazio sull’esportazione de’ frumenti perchè il governo continuò ad esigerlo, pur non di meno v’avea un gran vantaggio per allora con l’abolizione dei regî caricatoi. Le nuove tariffe daziarie dei tempi sussecutivi diminuirono per poco i pesi su questo cereale, ma pei timori di carestia spesso si tolsero, ed alle volte si augumentarono.
All’abolizione de’ caricatoi venne a succedere la libera macellazione della carne; la quale era gravata da forte dazio. Il bestiame scarso, i proprietarî in sul monipolio, la macellazione con imposte, rendean l’acquisto della carne oltremodo pesante e costoso. La disposizione sovrana che venne a togliere il gravame agevolò la macellazione e il consumo, e dissipò il monipolio esistente.
Quest’erano le cose che da presso riguardavano lo stato interno della Sicilia; ora diremo di quelle che non furonle interamente estranee.
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Sicilia
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