Un supremo magistrato di salute pubblica ed una soprintendenza generale assumendo intero il peso del servigio, ebbe illimitate giurisdizioni sulle inferiori deputazioni sanitarie degli altri punti dell’isola, dovendo però agl’intendenti delle rispettive provincie, riguardati come direttori speziali, dar sempre la locale sorveglianza. Il supremo magistrato anzidetto composto di sei deputati e d’un segretario, e preseduto da soprintendenti generali, tenne inoltre la parte deliberativa in quanto concerne lo stabilimento di tutte le misure generali, che la garenzia della salute pubblica esige, come di rifiuti, contumacie, riserve ec.; e fu incaricato di presentare inoltre un progetto di statuto penale acciò si fosser graduate le varie specie d’infrazioni alle leggi sanitarie, apponendovi le corrispondenti pene. Questo progetto [745] rimesso alla M.S. avrebbe subìto un rigoroso esame, e creduto degno di approvazione, sarebbe stato munito della corrispondente sanzione onde aver forza e vigore di legge.
Pe’ dritti sanitarî un’apposita amministrazione ne tenne particolar conto; a quale oggetto vennero approvate (2644) le nuove tariffe, sulle quali si regolarono tutte le percezioni de’ cennati dritti sanitarî, servendo esse di norma tanto alle deputazioni di prima classe, quanto a tutte le altre del regno. Per mostrarsi poi maggiormente la sovrana benevolenza verso le varie deputazioni si dispose, che oltre a’ dritti stabiliti per le medesime nelle tariffe già pubblicate, e che formavano parte degli emolumenti loro spettanti, andasse in beneficio delle stesse deputazioni con farne delle ritenute, la quinta parte del dritto fissato per la spedizione delle diverse specie di patenti, che secondo il disposto dovea versarsi nella cassa de’ dritti sanitarî. Vennero però privati di siffatti vantaggi i deputati guardiani del porto di Palermo, i quali godendo d’un soldo fisso, doveano sempre per intero far versare i dritti sanitarî nella cassa, secondo gli ordini generali.
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Palermo
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