Rimasero semplicemente nel loro vigore pel Lazzaretto di Palermo i così detti dritti di magazzinaggio e di riposto approvati dall’abolita generale deputazione di salute in data de’ 17 dicembre 1813; versandosi il prodotto nella cassa sopra indicata per tenersene un conto separato, ed impiegarsi all’oggetto cui era stato destinato.
Perciò che riguarda i dritti da esigersi dalle deputazioni pei casi di naufragio, de’ quali non si parlava nelle nuove tariffe, siccome le norme sinallora seguite erano state troppo vaghe ed indeterminate per potere servir di base a nuove regole giuste e permanenti; così fu disposto, che il soprintendente generale di salute tenendo presenti molte locali circostanze, avesse proposto idee capaci a conciliare il giusto compenso dovuto alle deputazioni, ed il rispetto reclamato dall’umanità per quegl’infelici che avessero avuta la sventura di soffrire un naufragio.
Pe’ dritti finalmente che si riscuoteano da’ legni non soggetti a contumacia, pe’ quali nulla determinavasi colle nuove tariffe, non convenendo defraudare dell’intutto di siffatta percezione le deputazioni sanitarie di Sicilia, venne incaricato il soprintendente generale e il magistrato di salute di proporre, tenute presenti le antiche tariffe, un articolo addizionale per la nuova da imporsi, in cui i dritti a carico de’ legni non soggetti a contumacia fossero determinati in un modo discreto ed uniforme, conciliandosi col vantaggio del commercio nazionale (2645).
Anche in quest’anno 1820 fu riformata l’amministrazione generale delle acque e foreste stabilita nel 1817, e che facea parte d’una delle nuove amministrazioni fra le quali venne compartita l’intiera rendita e i beni dello stato, in sostituzione ai quattro gran camerarî, che come abbiam detto sotto l’antica forma ne assumeano il carico.
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Lazzaretto Palermo Sicilia
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