Restarono semplicemente in vigore quelle sole franchigie ch’erano solite godersi pei generi che dal comune ove si celebra la fiera, durante la stessa si spediscono in altro comune della Sicilia, o che provengono da qualche luogo della medesima e s’immettono nel comune in cui la celebrazione della fiera anzidetta deve aver luogo (2647).
La frequenza de’ contrabbandi di vino e d’avena richiamarono anche l’attenzione di re Ferdinando. I fautori o esecutori delle dette frodi aveano saputo schernire qualunque misura di sorveglianza e di rigore allora inculcata; onde vennero ad essere insufficienti tutte le pene inflitte per l’oggetto in parola. Convenne pertanto dar nuovi provvedimenti, ordinando che i conduttori di vino e d’avena sorpresi in contravenzione a’ regolamenti de’ dazî indiretti nella giurisdizione de’ dritti di consumo, oltre alla confiscazione de’ generi, fosser sottoposti al pagamento d’una ammenda uguale al valore degli stessi generi. Per sicurezza poi del pagamento di essa ammenda, gli agenti de’ dazî indiretti furono facoltati a ritenere i mezzi di trasporto, salva a’ conduttori la facoltà di chiederne la restituzione mediante il deposito effettivo della somma corrispondente al valore dei generi arrestati, o dando una analoga cauzione. Finalmente quando fra il periodo di cinque giorni consecutivi a quello in cui fosse stato compilato il processo verbale, il deposito non venisse effettuito, e la cauzione non fosse data, gl’impiegati de’ dazî indiretti, ad oggetto che gli animali addetti al trasporto non perissero, furono facoltati a far procedere colle prescritte formalità la vendita dei medesimi unitamente alle vetture, qualora ve ne fossero, per liberarsene lo importo corrispondente (2648).
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Sicilia Ferdinando
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