“Io riconosco negl’intendenti, e ne’ [751] sottintendenti i miei coamministratori. Le leggi hanno già determinato le loro funzioni ed attribuzioni, quindi io mi astengo dal rammentarle loro: non sarà inutile però di manifestare ad essi quali sono, secondo la mia maniera di vedere, i loro doveri.
“Preposto all’amministrazione d’una valle, l’intendente ha l’obbligo di vegliare all’osservanza di tutte le leggi generali dello stato. Non è ch’egli possa o debba perciò assumere le funzioni di giudice o di censore de’ giudici, e de’ giudizî, o investirsi delle funzioni delegate agli agenti delle amministrazioni pubbliche, o in generale avocare a sè le attribuzioni che la legge ha confidate ad autorità e corpi diversi. Egli confonderebbe allora tutt’i doveri, annullerebbe le responsabilità degli altri funzionarî; e il moto e il corso di tutte le amministrazioni ne sarebbe turbato. Ma egli ha bene il dovere di eccitare lo zelo degli altri funzionarî, di concorrere ove ne sia richiesto, con tutt’i mezzi che sono in suo potere alla esecuzione delle disposizioni che essi daranno nella sfera delle loro rispettive attribuzioni, d’informare il governo d’ogni violazione delle leggi generali dello stato, e di segnalargli infine i mezzi d’ogni miglioramento.
“La legge ha commesso egualmente ai signori intendenti la direzione protettrice de’ comuni, de’ pubblici stabilimenti e di tutte le istituzioni provinciali. Non è però intenzione della legge, ch’essi direttamente o indirettamente concentrino nei loro ufficî l’amministrazione abituale de’ medesimi.
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Preposto
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