Convenne pertanto dar pronte disposizioni onde togliere un tale gravissimo inconveniente, e riunita la giunta di governo preseduta da S. Em. l’arcivescovo di Palermo si venne a discutere su’ provvedimenti da emettersi in simile frangente. Dopo maturo esame fu stimato opportuno ordinare, che a norma dell’art. 3° e 4° del real decreto dei 21 giugno 1819, fosse d’allora in poi proibita l’estrazione dei grani, ed al contrario rimanesse libera l’importazione di quelli esteri sino a nuovo ordine. Riuscì in conseguenza agevole l’immessione di straniero cereale, e si potè in qualche modo sovvenire agli urgenti bisogni della popolazione. I proprietarî d’altronde che intendevano di fare incetta del grano loro ripostato e nascosto, furon costretti pel miglior loro interesse venderlo alla concorrenza pel prezzo di quello d’oltremonti.
Dopo le note calamità essendo rimasta in iscompiglio la finanza di Sicilia, potea difficilmente soddisfare alle urgenze tutte del reame. Era d’uopo perciò inculcare la maggior vigilanza sulle autorità finanziere circa la riscossione delle rendite, per la quale si andava con qualche svogliatezza. Ed in effetto S. Em. il luogotenente generale non lasciò di rivolgere su questa importante faccenda la sua governativa attenzione, e con superiore determinazione venne raccomandando a tutti gl’intendenti e sottintendenti come altresì ai segreti e prosegreti d’usare più stretta sorveglianza ed efficacia nella esazione delle rendite, risultandone il bisogno dalle anzidette circostanze, che richiedeano assolutamente in tutti gl’impiegati diligenza attività e fermezza più che in qualunque altro tempo.
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