A quale oggetto diede agl’intendenti e sottintendenti sudetti cura speciale di sorvegliare immediatamente e cooperare colla ingerenza nei modi più efficaci che i segreti e prosegreti adempissero in tutta l’estensione i doveri del proprio ufficio. Dispose medesimamente che essi dessero conto delle periodiche operazioni a lui, come della condotta dei segreti e prosegreti, e ciò ad oggetto di potersi a tempo emettere dal governo quelle disposizioni che fossero credute opportune. Ma furono però autorizzati a poter dare da sè medesimi delle provvidenze quando il preciso bisogno lo [759] esigesse, dandone sempre conto al luogotenente generale.
Questa ingerenza che nella amministrazione finanziera prendevano gl’intendenti e sottintendenti non portava però di conseguenza che le direzioni generali delle varie specie di contributo dovessero astenersi dallo esercitare quelle giurisdizioni sovranamente loro concesse; giacchè tutto dovea andare di accordo colle accennate direzioni, e le medesime doveano esser messe in chiaro di tutto ciò che sul particolare dovea disporsi pel miglior andamento del servizio che riguardava la riscossione delle rendite in parola.
Poteano anche in caso di bisogno usare la forza, quando i mezzi regolari fossero riusciti privi d’effetto; purchè ad ogni costo si ottenesse l’adempimento de’ doveri da parte dei contribuenti, e degli uffiziali immediati; interessando alle amministrazioni tutte che non mancasse il dovuto loro mantenimento.
Fra tutti i bisogni però che Sua Em. il luogotenente generale curava di soddisfare con tanta solerzia e con sì opportune ed energiche provvidenze, non teneva ultimo luogo quello di dover pagare i creditori del regio erario.
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Sua Em
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