Erano state loro assegnate con real decreto dei 21 gennaro 1817 onze 150 mila annue per l’estinzione dei debiti dello stato, cumulati a tutto agosto 1816, che in forza del successivo real decreto dei 2 marzo 1818 doveano soddisfarsi in otto anni; per la qual cosa veniva a ricadere la maturazione del terzo delle anzidette onze 150 mila ai 15 agosto di quest’anno 1821. I provvedimenti emanati per la riscossione pronta e sollecita delle rendite di cui s’è parlato, poteva in qualche modo giovare ai creditori del regio erario pel soddisfo di quanto loro spettava per questa nuova maturazione; ma il tempo era troppo breve per potersi sperimentare buoni effetti delle date disposizioni, le quali poi non furono emesse che colla data dei 21 aprile, quando il pagamento ai creditori dello stato non dovea effettuirsi che ai 15 di agosto. Fu forza perciò disporre che coloro i quali serbassero dei biglietti di credito loro rilasciati dalla tesoreria generale in virtù del mentovato decreto dei 2 marzo 1818, e che in conseguenza fossero scadibili ai 15 di agosto, venissero facultati nel caso che si trovassero nello stesso tempo debitori del regio erario per causa di contribuzioni, di versare nelle casse i mentovati biglietti di credito onde compensare le somme dovute. Nella circostanza poi in cui i medesimi sorpassassero la somma del debito, allora il dippiù spettante al possessore si dovesse tenere come un anticipato in conto delle maturazioni del terzo seguente. Questo ritrovato fu così esattamente messo in opera, che i creditori anzidetti ne rimasero pienamente contenti.
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