In secondo luogo che si fosse contratto vincolo di azione ed obbligazione per tali soccorsi, non che per il mezzo dei pubblici strumenti, ma pure per via di libri burgensatici, taglie, o qualunque altra scrittura [763] privata, quali tutti dovessero riportare l’antica via esecutiva, senzacchè vi fosse necessità d’essere tali titoli di crediti registrati.
Terzo che si fossero eseguite le convenzioni fra i contraenti per la restituzione delle semenze e soccorsi, con l’aumento di tumoli due o più secondo il costume, o pure secondo la meta e valuta, e finalmente con ragionarsi il prezzo dei frumenti per semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi frutti al sette per cento al tempo del raccolto.
Quarto che per la riscossione di tai crediti potesse il creditore sequestrare i frutti del fondo che si fosse trovato coi soccorsi dati ben coltivato, e che non potessero quelli altrove trasportarsi, senza esser pria soddisfatto il credito; che a tal’uopo il creditore avesse il dritto d’apporre delle guardie per la custodia a spese del debitore quando si trovasse il debito già maturo, o pure a spese del creditore, finchè esso andrà a verificarsi.
Quinto che sopra i prodotti nascenti del fondo per cui si fosser date le semenze o soccorsi, possa tal creditore esser preferito a qualunque altro ancorchè privilegiato, anche al padrone del suolo.
Finalmente che lo sperimento di tali crediti di qualunque somma, si facesse presso il giudice del circondario, o presso il giudice conciliatore del luogo, elargando per questa sola volta la giurisdizione di once due per tuttociò che concernerebbe questi crediti di soccorsi e semenze.
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