Il magistrato supremo rapportò al governo l’avvenuto con quei calori ch’erano veramente della faccenda, e trasmise le carte analoghe al procurator generale presso la gran corte civile di Palermo per la istituzione del giudizio. Il luogotenente generale non tralasciò medesimamente di comunicare al sudetto funzionario le sue governative disposizioni, per le quali si venne allo esame del fatto, e alla punizione contemporaneamente dei rei. In questo il moro fu dalle autorità di polizia rinvenuto e tosto arrestato con tutte le precauzioni sanitarie. Per tal modo poteronsi facilmente distruggere i timori che s’erano da taluni animi preconcetti sulla propagazione della febbre gialla in Sicilia.
Posteriormente però si venne a dimetter dell’intutto lo allarme per la restituzione della salute in tutti i luoghi precedentemente infetti. Allora appunto credè re Ferdinando dimostrare la sua benevolenza agevolando il commercio finallora interrotto con pubblicare nuovi reali decreti sull’obbietto. Due fra di essi meritano attenzione, vertendo sulla costruzione dei bastimenti, e sul commercio dei grani.
Un sovrano decreto dei 12 giugno di quest’anno aboliva i dritti di costruzione e nazionalità prescritti dalla legge del 30 luglio 1818. La franchigia della patente accordata alle barche dell’estensione di palmi 26 che trafficassero fuori dei porti e dei fiumi, veniva estesa a tutte le altre al di sotto di venti tonnellate, e similmente reso più comune il beneficio accordato a legni nazionali pel trasporto dei carboni, della calce, delle legna ec., e per la pesca nei proprî golfi e nelle coste di tutti i reali dominî, esentando le barche dal dritto di spedizione.
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