S.M. colla sua saviezza provvide nelle istruzioni dei 10 novembre 1819 che gli stati discussi dei comuni sarebbero annuali in sino a tanto che l’amministrazione divenisse bene e fermamente consolidata. Si occuperanno adunque gl’intendenti di far proporre dai decurionati nel minor tempo possibile, e al più fra lo spazio di venti giorni, gli stati discussi pel nuovo anno, i quali avran per norma e saranno formati sulle basi di quei del 1820. A tal uopo nelle mappe impresse che s’invieranno alle intendenze rispettive sarà apposta in margine una colonna per indicarvisi l’introito e l’esito di quell’anno. Le mie disposizioni inoltre contenute negli stati di variazione approvati per la spirante gestione, ove sen trovino, regoleranno il lavoro che va ad imprendersi, e che attendo compiuto colla massima celerità. Anzi acciò i luoghi nei quali il bisogno sia maggiore vengan provveduti colla maggiore speditezza, i primi ad inviarsi saran quei dei comuni, i di cui stati di variazione non pervennero in quest’anno al ministero.
“In simile occorrenza non sarà certamente superfluo il rammentare che negli articoli i quali risguardano la rendita patrimoniale o daziaria, debba dal decurionato essere indicata l’epoca la durata e la scadenza degli affitti presenti, e le disposizioni date, se occorra, per i nuovi. Parimenti quando trovinsi in economia verranno espresse le circostanze che abbiano impedito lo affitto, e le misure intraprese per riuscirvi.
“È necessario altresì che si porti molta attenzione alla maniera di stabilire l’introito.
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