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      La legge ha distinto l’entrate ordinarie dalle straordinarie principalmente acciò qualora compongonsi di dazî, le prime ritraendosi dalle imposizioni meno gravose col trasfondersi in progresso di tempo nella massa della popolazione, divenissero per la diuturnità poco sensibili, e le ultime calcolate come sagrifizî transitorî quantunque forse ricavate da cespiti pesanti, al prospetto di dover essere soppresse cessando appena il bisogno, più soffribili si rendessero. Quindi la rendita ordinaria sarà in guisa regolata, che a un di presso uguagli le spese ordinarie e le non prevedute insieme: alle spese ordinarie corrisponderanno introiti temporanei e straordinarî. Salvi i casi in cui la rendita dei beni patrimoniali naturalmente ordinaria superasse la spesa ordinaria, o anche bastasse a tutte le occorrenze del comune. E per la migliore intelligenza in margine dello stato discusso verrà nei luoghi competenti il totale della rendita e della spesa ordinaria indicato.
      “La rata del mantenimento dei proietti farà, giusta i regolamenti, parte delle spese ordinarie. Osservandosi che il fondo per le spese non prevedute sia proporzionato ai bisogni eventuali, e non mai eccedente o capriccioso.
      “I crediti del comune saranno distinti in quelli della gestione che precede il nuovo stato discusso o in arretrati anteriori. Essi formeranno due articoli separati. L’istessa norma, quando ve ne sia ragione, si seguirà pei debiti, spiegandosi brevemente la diversa natura dei medesimi.
      “Conviene anche avvertire che per resto di cassa deve intendersi la somma effettiva contante rimasta al termine della gestione.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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