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      Un altro provvedimento rilevante fu quello che versossi sulle fabbriche della polvere da sparo. Era giusto che si avessero date delle norme su questo particolare per non cimentare la vita di molti cittadini, come altresì le proprietà loro, e dall’altro lato non dare adito a pochi uomini di far istrumento della loro nequizia un pubblico infortunio. Per la qual cosa i luoghi della fabbrica da polvere furono designate dalle autorità di polizia, le quali curarono che distassero dallo abitato tanto della città, che dei borghi, o altri siti, almeno un miglio di buona lega. A tale oggetto tutti i proprietarî delle polveriere anzidette furono tenuti a rivelare i luoghi della vendita della polvere, e quelli addetti alla fabbricazione e manipolazione della stessa; beninteso che il deposito per lo smercio non dovesse essere più di rotoli venti, e di rotoli cinque per i così detti fuochisti. In generale poi venne loro proibito l’uso del fuoco e del lume, dovendo chiudere i negozî rispettivi pria delle ore ventiquattro. Medesimamente pei compratori venne disposto ch’essi non potessero tenere più di rotoli due della polvere sunnominata (2665).
      Fu anche in questo tempo contrattato un imprestito colla casa Wiollier e compagni per le angustie in cui in quel tempo trovavasi il regio erario. “I politici rivolgimenti del 1820, dice il nostro Bianchini, avean cagionato gravissimi danni alla finanza, eravi per un verso mancamento a sopperire alla spesa, e dall’altro crescente rilevante debito verso della tesoreria di Napoli per somme dovute pei pesi comuni.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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