Col precedente decreto dei 6 maggio 1822 veniva diminuita la riscossione del dazio su gli olî che s’estraevano dalla Sicilia, affin di promuovere il commercio di questa interessantissima derrata; ed in quest’anno tale diminuzione veniva prorogata a tutto il mese di agosto, e posteriormente anche a tutto febbraro del vegnente anno 1824 (2678). Dall’altro canto restava proibita in Sicilia, come lo era negli altri dominî al di qua del faro, la imbarcazione su i legni da guerra nazionali di qualunque merce per uso particolare; e quindi tutti i generi che non appartenevano all’uso del bastimento, o alla provvista degli arsenali, venivano considerati come contrabandi, ove fossero sorpresi dagli agenti dei dazî indiretti. Nel caso però in cui dovesse aver luogo l’imbarcazione di generi servibili agli arsenali, allora il comandante del bastimento era tenuto descriverli in due notamenti, da consegnarsi uno al comandante del dipartimento della real marina, e l’altro al capo funzionario della dogana del luogo. L’imbarco poi dei generi enunciati doveva effettuirsi coll’assistenza d’uno o più impiegati dei dazî indiretti stabiliti nel porto della spedizione. Costoro furono obbligati a confrontare gli oggetti già imbarcati col notamento rilasciato all’autorità del ramo cui appartenevano. Nel disbarco il comandante del legno era altresì tenuto a rilasciare altri due notamenti ai funzionarî sopra indicati del luogo nel quale doveano depositare le merci, coll’assistenza sempre d’uno o più impiegati dei dazî indiretti come nel primo caso.
| |
Sicilia Sicilia
|