Pria però di darsi esecuzione al disbarco anzidetto, il bastimento dovea subire una rigorosa visita anche nei luoghi più reconditi, e qualora si rinvenissero oggetti non mentovati nei notamenti già consegnati, o che per la loro caratteristica andassero soggetti a dazio, allora questi verrebbero sottoposti alla confiscazione, e s’infligerebbe al contraventore una pena benvista alla M.S. (2679).
Un’altra sovrana risoluzione versossi sull’immessione dei frumenti esteri nel porto franco della città di Messina. Eranvi state delle rimostranze al luogotenente generale per la minorativa del dazio che allora gravitava sull’anzidetto cereale, e per conseguenza a resecare ogni danno che diceasi venirne ai Messinesi, e insieme a far paghe le di loro brame, convenne far rapporto a [775] S.M., la quale, con sua determinazione comunicata per organo del ministero degli affari di Sicilia, venne ordinando che i grani da immettersi nel porto franco di Messina fossero unicamente gravati dell’un per cento di stallaggio, esentandosi dall’altro stabilito col sovrano decreto dei 18 novembre 1822, le prescrizioni del quale doveano avere il suo vigore nel caso solamente che s’estraessero dal porto franco anzidetto i grani esteri, sia per mare sia per terra, affine di trasportarli in luoghi entro la Sicilia. Quelli poi destinati al consumo di città sino alla totale provvista dell’annona fossero anche esenti dal dazio, a norma del sovrano decreto dei 23 marzo 1819. Il tutto però si dovesse eseguire colla più scrupolosa esattezza, onde impedirsi che si fossero commesse delle frodi e dei trasporti clandestini, essendo il luogotenente generale autorizzato dalla M.S. a poter infliggere nello accidente summentovato quella pena che crederebbe opportuna e necessaria.
| |
Messina Messinesi Sicilia Messina Sicilia
|