– La bollazione anzidetta dovesse esser fatta alla presenza d’un impiegato della dogana medesima precedentemente avvertito dai fabbricanti, i quali non furono per questo tenuti a pagare somma alcuna, eccetto quella per la formazione del conio che restava depositato presso l’autorità doganale. Per conseguenza i cuoi e le pelli che si trovarono dopo due mesi sforniti di bollo furono presi in controvenzione, e gli autori o fautori del contrabando soggetti alle pene di legge (2683).
Per l’andamento del dazio sul macino sovrastava gravissimo inconveniente. I decurionati da cui i rispettivi comuni attendevano l’effettuazione d’un tale appalto, avevano rassegnato al governo che in onta alle loro premure gli offerenti non vantaggiavano gl’interessi generali, e che per conseguenza bisognava un qualche energico provvedimento per non far sì che ne conseguitassero gravi danni a carico delle popolazioni. Era anche a considerare che la distribuzione regolata col solo elemento della popolazione, e non già su quella degli arrendamenti passati, riusciva sempre erronea, giacchè succedeva che molti abitanti d’alieno paese concorrevano in un dato comune per la coltivazione dei fondi, e vi accrescevano la consumazione, mentre per lo contrario la diminuivano nel proprio paese. Il luogotenente cui non isfuggiva di certo una siffatta considerazione, mise a calcolo la circostanza enunciata, e perciò venne ad ordinare che siccome i risultati tra il consumo della popolazione, e il prodotto dei passati arrendamenti non presentava una differenza notabile, così i decurionati potevano provvisoriamente, non trovandosi offerenti al nuovo appalto della macinatura dei grani, assumere il peso di contribuire essi l’intero importare del macino giusta lo stato precedentemente stabilito, e in rate [776] mensuali, autorizzandoli ad emettere gli oppurtuni ordini in caso di ritardato pagamento da parte dei contribuenti (2684).
| |
|