Un decreto dei 13 gennaro accordava la diminuzione del dieci per cento sull’ammontare dei dazî d’importazione sopra tutti i generi esteri di qualunque provvenienza, che fossero stati immessi in questi reali dominî. Anche ai generi indigeni che sinallora non aveano goduto esenzione o diminuzione di dazio venne concessa la medesima diminuzione del 10 per 100 sull’ammontare dei dazî d’esportazione, allorchè furono estratti sopra bastimenti nazionali. Di quest’ultimo beneficio restò escluso l’olio, essendochè per questa derrata erasi antecedentemente provveduto colla diminuzione del terzo del dazio a tutto febbraro 1824, quale diminuzione con decreto dello stesso mese fu prorogato sino alla pubblicazione della nuova tariffa doganale; del vantaggio accordato per l’esportazione furono esentati ancora il carniccio di cuoi, e gli stracci bianchi, di cui erasi tenuta ragione coi decreti dei 10 novembre 1822, e dei 22 ottobre 1823.
Medesimamente per l’estrazione dei grani, legumi, e cereali in generale la tratta anteriormente accordata venne prolungata a tutto dicembre del corrente anno (2691).
Erasi giunto a tale, mercè le ottime disposizioni governative che abbiamo enarrate, che la lunga e rovinosa inerzia in cui sventuratamente era caduto il commercio, cominciava di già a sparire, e rompendo la soverchia avidità dei proprietarî e l’intrigo di agenti venali, riaprivasi l’esterno traffico, rimarginando le piaghe che la lunga interruzione avea prodotte in Sicilia, ed apprestando nuovamente quelle risorse che sono originarie e connaturali al nostro paese.
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Sicilia
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