I privilegî accordati però ai legni siciliani pel dritto d’esportazione non agevolava punto la costruzione di essi legni, al che era mestieri purtroppo tener mente onde mettere in posizione tale il nostro commercio da fruire di questo sovrano benefizio. Ed in effetto re Ferdinando con decreto dei 27 gennaro sciogliendo da vincoli i bastimenti mercantili, ed esentandoli dai dazî doganali, venne ad autorizzare i costruttori o proprietarî di legni a poterli vendere all’estero, senzachè gli agenti consolari di S.M. potessero opporre il menomo ostacolo; solo fu rigorosamente vietata l’esportazione del legname di costruzione. Venne inoltre accordato un premio di ducati due a tonnellata per quei bastimenti che fossero stati costrutti in qualunque punto di Sicilia col carico di dugento tonnellate. Tutte le disposizioni pertanto precedentemente emesse sull’oggetto in parola restarono derogate, perchè venivano ad essere oziose ed inopportune nella presente circostanza.
In questo S.M. conchiuse trattato per l’abolizione del dritto d’albinaggio colla confederazione svizzera, siccome avea fatto col re di Sardegna, e i sudditi delle due Sicilie poterono in conseguenza liberamente raccogliere le successioni aperte in loro beneficio nel territorio dei cantoni elvetici (2692).
[779] Anche per gli agenti consolari fu dato un provvedimento. Accadeva spesso che in taluni paesi marittimi, vacando il consolato, i capitani dei legni che vi approdavano non poteano avvalersi delle raccomandazioni ottenute presso i consoli del luogo circa al disbrigo dei loro affari.
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