Affine adunque di apprestare le agevolazioni di sopra indicate ai capitani anzidetti, si vennero autorizzando i sindaci a potere nel caso di vacanza dei consolati assumere essi medesimi le funzioni degli agenti consolari esteri.
La nuova amministrazione finanziera di cui facemmo cenno, che intendevasi dare alla Sicilia, consisteva nello affidare a due direttori uno dei dazî diretti e l’altro di quelli indiretti tutto il peso del servizio. Furono pertanto di competenza del primo la fondiaria, il dazio sul macino, i salti d’acqua e la conservazione degli alberi di alta cima; mentre al secondo si diede il carico delle dogane, dei caricatoi, del ramo economico della navigazione di commercio, del lotto, della zecca, del registro, esclusa l’amministrazione del ramo di ponti e strade. L’esazione della rendita dell’erario restò affidata all’interesse e responsabilità dei principali funzionarî; ed il conservatore generale ebbe cura di presedere a tutto ciò che riguardò il danaro e la scrittura dello erario medesimo. Il consiglio di finanza poi, composto dai direttori anzidetti, dal conservatore e dal procuratore generale presso la gran corte dei conti, tenne l’esame di tutti gli affari in generale che erano di comune interesse, ma di speciali attribuzioni. Gli amministratori della rendita in particolare furono di tre classi, cioè locali, distrettuali, e generali. L’amministratore locale ebbe cura della rendita immediata d’ogni comune, come i prosegreti per le prosegrezie; ed i segreti, l’intendente della gran dogana di Palermo, e il direttore dei dazî indiretti in Messina per rapporto ai soli capoluoghi di distretto.
| |
Sicilia Palermo Messina
|