Considerate una speculazione qualunque limitata dalle privative, insufficiente per sè stessa a soddisfare generalmente i pubblici bisogni, incapace a prevenire quelle conseguenze per cui è stata posta in attività, voi la vedrete ben presto perir da sè stessa, appunto perchè il proprietario è presto superato da un secondo speculatore, che modificando quella stessa macchina ottiene un’altra privativa colla quale meglio arriva all’oggetto della speculazione, e dà in conseguenza migliori risultati (2695). Dunque pare che la saggia mira di re Ferdinando fosse ottima dal lato d’agevolare la pubblica industria, il che vantaggiosamente ottiensi, giacchè la privativa garentendo quella data macchina, non può nè vuol certo legare l’industria o la speculazione di altri intraprenditori, che potrebbero modificare aggiungere o migliorare la invenzione già garentita dalle leggi. Ecco dunque come in termini generali era concepito il decreto in parola. Ogni scoperta o nuova invenzione in qualunque genere d’industria appartenendo privativamente al suo autore, costituisce una proprietà; perciò tutti quei ritrovati che rendono più perfetta una manifattura o un ramo qualunque d’industria potranno esser riguardati come proprietà. Così essendo, colui il quale introdusse in Sicilia una macchina o una scoperta qualunque che nel paese ov’è nata avesse goduto dei privilegî o delle privative, venne considerato come inventore della medesima, e per conseguenza ne godette analogamente i vantaggi, ma la durata della privativa però non superò il tempo stabilito ed accordato al vero autore nel paese originale della scoperta.
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Ferdinando Sicilia
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