Se l’inventore fu propriamente siciliano, allora venne tenuto a depositare presso l’intendente della valle e presso il luogotenente generale ancora un’esatta descrizione dei principî, mezzi e processi che costituivano la scoverta, come pure i disegni in piani coi modelli relativi. Si dovette altresì dichiarare se l’oggetto che si presentava era d’invenzione, di perfezione, o d’introduzione solamente. Nel caso però in cui l’autore o perfezionatore o introduttore stimava d’una utilità generale la scoperta che facilmente poteva essere imitata, allora confidandola alle autorità sunnominate, aveva dritto a domandare una ricompensa su i fondi d’incoraggiamento e d’industria. La privativa potè essere accordata colla graduazione di cinque, dieci, e quindici anni, a seconda della maggiore o minore importanza dell’invenzione. La proprietà e il godimento temporaneo della privativa fu assicurata dal governo per mezzo delle patenti, la di cui forma venne espressamente specificata. L’esame preliminare dell’invenzione medesima, sì necessario al rilascio dell’enunciata patente, fu dispensato all’autore quando costò d’essere di sua assoluta proprietà; nel qual caso però il governo non fu tenuto a garentire la priorità, l’originalità, e il merito reale ed effettivo, per riguardo all’universale vantaggio. Solamente fu eccettuato il caso in cui l’oggetto per cui si domandò la privativa ebbe interesse colla salute e colla pubblica sicurezza. Quando le descrizioni dell’invenzione fossero state sovranamente dichiarate per segrete, giusta la volontà dell’autore, le autorità curando scrupolosamente che tali rimanessero, delegarono delle persone per [781] vigilare alla esecuzione; e se non ostante le cautele anzidette si rinvenissero dei contrafattori, poterono questi essere chiamati innanzi i tribunali, e condannati giusta le pene stabilite colle leggi in vigore, mentre l’oggetto contrafatto potè venire sequestrato.
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