Sorgeva pertanto il dubbio se attese le posteriori disposizioni dei reali decreti dei 26 maggio 1821, e 25 febbraro 1822, il prescritto della citata legge del 1818 restasse derogato; ma la sovrana risoluzione dei 23 febbraro di quest’anno veniva a togliere ogni difficoltà, giacchè in essa ordinavasi che il dritto di tonnellaggio dovuto dai legni mercantili dei reali dominî al di là, e al di quà del faro, doveasi continuare ad esigere per una sola volta; mentre pei legni esteri in Sicilia restava proibita la minorazione, dovendosi il dritto riscuotere sempre per intero. Per tuttociò vedevasi con singolare soddisfazione il commercio e la marina mercantile ogni giorno viemaggiormente progredire, recando alla Sicilia quei vantaggi sperabili dalla felice sua posizione. Anche l’arte della costruzione dei legni erasi molto raffinata, tanto che i bastimenti messi sul mare in quest’anno gareggiarono coi migliori delle nazioni marittime e commercianti. A tale miglioramento concorrevano in gran modo le prescrizioni del sovrano decreto in quel torno emanato, colle quali s’accordavano gli antichi premî a quei bastimenti al di sopra di dugento tonnellate che si trovassero atti alla navigazione per tutto il dì 31 del mese di dicembre di quest’anno (2697). Arrogesi che una gran parte dei voti dei Siciliani sulle pubbliche strade dell’isola, veniva in questo tempo soddisfatta; giacchè rimossi gli ostacoli tutti che finallora tenacemente inceppavano il progredimento di opera sì magnifica e bella, necessariamente doveasi senza alcun ritardo giugnere a quella meta, alla quale la volontà del sovrano in singolar maniera agognava.
| |
Sicilia Sicilia Siciliani
|