Fu determinata la larghezza, e il modo delle traverse su i fondi altrui senza potersene fare reclamo dai proprietarî,
ma solamente ottenere l’analogo indennizzamento pel danno sofferto e il lucro diminuito. Furono anche stabilite le barriere per le strade già condotte a compimento, il prodotto delle quali poteva agevolmente impiegarsi alla maggiore perfezione delle opere medesime (2698).
Re Ferdinando intese anche in quest’anno alla riforma delle tariffe daziarie doganali dei suoi stati; pensò che un ben ordinato sistema di percezione se sagrificasse in qualche modo l’interesse finanziere, avrebbe nondimeno ben presto accoppiato alla saggia economia l’incoraggiamento alla navigazione della marina mercantile, e la facilitazione dell’interna circolazione o estrarregnazione delle indigene produzioni; per le quali cose diminuendosi la immessione di estere manifatture doveano grandemente prosperare le industrie del regno. In questa saggia mira considerava altresì che la dichiarazione dei valori per base di percezione, non impediva l’introduzione delle manifatture ordinarie, che non potendosi classificare, sfuggivano dalle basi del sistema metrico. Per le riflessioni di sopra enunciate venne in conseguenza a proibire che le mercanzie si sdaziassero sulla dichiarazione del valore, eccettuatane la sola carta ed altri generi non preveduti, continuandosi a riscuotere per questi il dazio d’importazione in vigore. Gli oggetti di chincaglieria vennero distinti in tre classi; nella prima si compresero i lavori d’avorio, di madreperle, di tartaruga, di conchiglie, d’osso, ec.; nella seconda quelle di similoro, bronzo, ottone o rame ed altri simili; nella terza finalmente i lavori di crini o di setole, di legni o di pastiglie, o di paglie che andassero compresi nella enunciata denominazione di chincaglierie.
| |
Ferdinando
|