Su tutti questi oggetti gravitò un dazio a peso a scalare; mentre su’ lavori di gesso fu d’un carlino a rotolo, su quelli di moda di ducati quattro a libbra, su’ tappeti di lana di carlini quindici a canna, su’ panni incerati di dodici, sulle tele inverniciate di quattro, sull’ambra gialla di ducati due a libbra, su i bastoni d’un ducato a rotolo, e mille e mille altri. I tessuti di filo poi di cotone e di lana continuarono ad esser tassati col dazio di grana quarantacinque a canna, eccettuati i panni, su’ quali si riscosse un dazio di ducati tre e grana dodici per la medesima dimenzione. Tutte queste disposizioni cominciarono ad avere il loro vigore dal dì 1 gennaro del 1825 (2699).
La scala franca della dogana di Palermo convertissi allora in deposito, colle stesse regole stabilite per la gran dogana della città di Napoli; e sanzionavasi dal re una tariffa tanto per Napoli che per Sicilia onde regolare i dazî sulla estrazione e sulla immessione delle merci. Pubblicate però sin dal 1818 le convenzioni conchiuse tra la nostra corte e quelle dell’Inghilterra, della Francia e della Spagna per l’abolizione dei privilegi delle bandiere franche, fu prontamente autorizzata in questi dominî la diminuzione del 10 per 100 sull’ammontare dei dazî di immessione sulle mercanzie di origine inglese, francese, e spagnuola, ciò eseguendosi provvisoriamente sulle tariffe allora vigenti, sinochè non si fosse reso uniforme il sistema delle percezioni doganali in tutto il regno delle due Sicilie, per mezzo del quale si avrebbe potuto in processo agevolmente calcolare la bonifica anzidetta del 10 per 100 sulle merci degli enunciati porti.
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