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      Verificatasi ora però l’uniformità del sistema, di cui sopra abbiamo fatto parola, si venne a stabilire che a contare dal 1 gennaro 1825 nelle dogane di Sicilia i dazî d’importazione nell’introduzione dei generi esteri, e di esportazione negl’indigeni fossero riscossi secondo la tariffa doganale di importazione e [783] d’esportazione che si trovava in vigore nel regno di Napoli, in guisachè unica diveniva la tariffa in tutti i dominî, salve quelle modificazioni che o per cagion di privative, o per tutt’altre cause che l’economia locale della Sicilia riguardasse, si richiedessero. Veniva medesimamente convertita in deposito la scala franca nella dogana di Palermo, siccome dicemmo; ed in conseguenza le mercanzie esistenti sino a tutto dicembre del 1824 nei magazzini rispettivi continuarono a godere del privilegio in parola. Questo termine fu accordato eziandio a quelle merci che pervenendo da luoghi al di qua dello stretto di Gibilterra, fossero state depositate pria di spirare il mese sudetto di dicembre; che fu prorogato poi a febbraro del 1825 per quelle che pervenivano dai luoghi europei al di là dello stretto, e finalmente ad agosto del medesimo anno per quelle dei luoghi fuori dell’Europa, e al di là dello stretto (2700).
      Per riguardo però a quei generi che, infrangendosi le leggi in vigore, fossero state introdotte furtivamente o per meglio dire in contrabando, re Ferdinando ordinò di rendersi comune alla Sicilia quel sovrano decreto di cui facemmo cenno nel capo antecedente (2701).


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





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