Per le manifatture indigene nuovo provvedimento fu emesso. Eransi stabilite in ambi i regni diverse fabbriche di manifatture che gareggiando con l’estere, poteano spesso tra di loro confondersi. A togliere quest’inconveniente conveniva distinguere per mezzo di marchî particolari l’indigene manifatture, onde non potersi considerare come forestiere, il che recava sommo pregiudizio alla loro circolazione, e danno all’interesse dei proprietarî. Questa provvidenza anteriormente data per la fabbrica dei cuoi in Messina (2702), sortì il più bello effetto, e lo spaccio d’un tal genere si diffuse grandemente non solo per l’isola, ma anche fuori del regno. Per tal motivo fu ordinata l’apposizione dei bolli particolari alle manifatture nazionali, senza riscuotersi dritto alcuno (2703).
Fraditanto con real decreto del giorno 18 ottobre rivocavasi il novello sistema di finanziera amministrazione di cui facemmo cenno nel capo antecedente, e invece delle quattro direzioni generali, due solamente se ne istituirono, coi nomi una di dazî indiretti, e l’altra di rami e dritti diversi; rimanendo quelle delle poste e della lotteria isolate, e dipendenti dal luogotenente generale. Le incumbenze pertanto delle direzioni del demanio e dei dazî diretti furono riunite a quella dei rami e dritti diversi. I segreti e prosegreti vennero cambiati in percettori e ricevitori, colla percezione, conservazione, e trasmissione dei fondi regî, dando ad essi le norme opportune come adempiere esattamente a questo ramo interessante di servizio (2704). Anche per la percezione delle imposte dovute dai prelati, abati, priori, ed altri beneficiati in Sicilia, venne abolita la carica di regio economo che per la promozione di Mr. D. Lorenzo d’Antoni era rimasta vuota.
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Messina Sicilia Lorenzo Antoni
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