Dessi versaronsi sul modo di soddisfare i debiti arretrati del regio erario, e sulla estrarregnazione delle merci.
Per riguardo al primo venivasi a disporre che tutti i debiti arretrati dello erario in Sicilia di qualunque natura e di qualunque classe, contratti dopo quelli liquidati sino ad agosto 1816, e che riguardavano in conseguenza l’epoca da settembre di quest’anno ad agosto 1824, doveano essere soddisfatti, precedendo la liquidazione, con dei biglietti di credito, nominati di seconda emissione; e nel termine di quattro anni a cominciar da gennaro 1827, e di quatrimestre in quatrimestre in dodici rate uguali, riserbandosi S.M. di provvedere sul pagamento del debito maturato da settembre a dicembre 1824, come altresì dei biglietti di credito scaduti e non estinti da gennaro 1823 sino a settembre del sussecutivo anno. Il fondo di estinzione degli enunciati biglietti di credito di seconda emissione, era quel medesimo assegnato coi decreti dei 21 gennaro 1817 e 2 marzo 1818 per quelli di prima emissione. Coloro che nel tempo stesso trovavansi creditori e debitori del regio erario erano facoltati al compenso delle somme. Pel deficit però esistente nello stato discusso della tesoreria in onze 398786, provveduto veniva rimettendo il dazio di grana 4 siciliani a rotolo sulla carne, aumentando il profitto ricavato sinallora dal ramo doganale per le nuove tariffe, risparmiando coi nuovi sistemi spezialmente dell’ordine giudiziario, per la ritenuta del 10 per 100 su i soldi ed altri pagamenti regî, finalmente esigendo i crediti dell’erario a tutto agosto 1824.
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