La sudetta bollazione avendo luogo pei generi nei magazzini, o in tutt’altri riposti ov’essi si trovassero, andò esente da qualunque dritto di pagamento; e i proprietarî in conseguenza o possessori delle merci furon tenuti fra il termine d’un mese far le dichiarazioni in iscritto di quelle soggette a bollo, come della loro qualità e quantità. Quando nella ribollazione si trovassero mercanzie sfornite del bollo di solo piombo già abolito, allora i proprietarî vennero obbligati a pagare il dazio d’immessione secondo le tariffe vigenti.
Venivano medesimamente aboliti in questo tempo tutti i dritti dei così detti granatarî, che in forza delle sovrane disposizioni emesse da re Ferdinando I, d’augusta memoria nel 1819 circa i regî caricatoi e il libero commercio dei cereali in Sicilia, non doveano aver più il loro vigore.
Intanto per la scossione dei dazî di consumo comunali elargavasi la città di Palermo, dovendo ora contenere per confini molti sobborghi e casali fuori le porte della sudetta città. Le istruzioni date sul particolare determinarono i modi di custodia per la esazione tanto del dazio sull’olio come pei riposti di vino ed orzo, e i modi di praticare i corrispondenti riveli.
Altro provvedimento, che ebbe riguardo all’industria ed al commercio, si fu la sovrana determinazione colla quale richiamaronsi in vigore le prescrizioni del decreto de’ 27 maggio 1822, di cui facemmo cenno nelle presenti storie, e che verterono sulla alterazione del sommacco. Gli avidi speculatori di siffatta produzione non appagandosi a quei lucri che dal commercio di essa poteano regolarmente ricavare, ne alteravano la qualità, frammettendovi delle foglie di materie estranee; e per conseguenza l’industria veniva a soffrirne grandissimo scapito, essendo per principio economico certo ed indubitato che la produzione d’un dato vegetabile sta sempre in relazione col consumo o meglio collo smaltimento; in guisachè i coloni hanno un [787] maggiore o minore interesse a proccurare la estensione della cultura d’un dato prodotto, a seconda della maggiore o minore possibilità del profitto.
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Ferdinando I Sicilia Palermo
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