Medesimamente mentre compiuto era quasi del tutto nelle stesse regioni di Napoli lo scioglimento dei promiscui diritti sulla proprietà e la divisione delle terre comuni, stavano in Sicilia le cose come al finir del secolo decorso. Intanto con decreto del dì 11 ottobre 1817 venne di nuovo ordinato lo scioglimento d’ogni promiscuità, ma s’ingiunse al luogotenente del re in Sicilia di compilare apposito regolamento per effettuarlo. Lungo sarebbe il narrare gli ostacoli che sursero, in fino a che nel dì 11 settembre 1825 comparve real decreto nel quale si danno le norme per risolvere i promiscui diritti, e venne stabilita in ogni capoluogo di ciascuna provincia minore un’apposita commessione, composta da tre persone da scegliersi dal governo uno tra gl’impiegati amministrativi, un altro tra’ magistrati, ed un terzo fra i possidenti. Ora tali commessioni non lavorarono a seconda di norme certe e di principî stabiliti, come nelle regioni di Napoli, secondo un disegno uniforme, e regolare. Inoltre molti scioglimenti di promiscui diritti dovean derivare da decisioni pronunziate per l’abolizione di cose feudali. Or se queste o non si erano emesse, o non mai provocate, ne derivava l’assurdo di sussistere conseguenza senza principî. Inoltre la parte principale di siffatti scioglimenti, ch’è la valutazione dei fondi, per la scelta degli elementi venne affidata a ciascun componente delle dette commessioni. Da ultimo sorgendo quistioni sullo esercizio delle servitù, fu disposto che le commessioni guardassero il solo possesso, senza entrare nella disamina dei titoli, la quale venne riserbata ai magistrati ordinarî; disposizione che unita allo inconveniente di non essersi fissato un termine entro cui si dovessero compiere le divisioni, fece sì che l’opera restasse in gran parte imperfetta ed abbandonata.
| |
Napoli Sicilia Sicilia Napoli
|