Qualora in un dato fondo di privata proprietà si manifestassero segni mineralogici, cosicchè fosse indubitata l’esistenza d’una miniera, e il proprietario nè per sè nè per altri mezzi curasse di farne eseguire lo scavamento; allora potrebbe darsi facoltà a chiunque di farne l’analoga domanda, indennizzando il padrone come meglio avesse potuto del danno e dei guasti che necessariamente soffrirebbe il fondo in parola. Se poi le miniere si scovrissero in luoghi ove esistessero corpi morali, come pubblici stabilimenti, luoghi pii ec., o che fossero fondi dello stato e del pubblico demanio, allora previa autorizzazione poteva eseguirsene lo scavo da quelle persone, di cui conoscevasi la suscettibilità a poter condurre a compimento l’opera indicata, e che erano capaci ad indennizzare i proprietarî dei fondi contigui, nel caso che lo scavamento producesse dei guasti anche in siffatti luoghi. Ma le operazioni dello scavamento però dovevano cominciarsi infra lo spazio di due anni, scorsi i quali s’intendeva decaduto il concessionario del dritto richiesto, e già sovranamente conceduto. Pei minerali di oro e di argento fu solamente proibita la estrazione pria di ridurre i medesimi in metallo.
La concessione delle patenti di privativa per una fabbrica qualunque che abbia di mira un oggetto industriale, potè esser fatta ai proprietarî per tutta l’estensione del regno, salvo il caso in cui il genere d’industria si trovasse già in pratica in una parte dei reali dominî.
Ordinavasi intanto con uniformità di sistema in tutta l’estensione del regno la navigazione di commercio.
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