Pubblicate le tariffe doganali, e stabilito il libero cabotaggio, facea d’uopo dare unità di base alla medesima; per la qual cosa Francesco assoggettì la navigazione dei bastimenti di commercio alla real marina e al ministero corrispondente, ed elesse per Sicilia delle commessioni provinciali marittime residenti nei capo-valli di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani, composte dal capitano dal porto, e da uno dei principali impiegati doganali nel capoluogo della commessione. E siccome il ramo della navigazione ha due oggetti, uno economico, e l’altro politico, si diedero le norme per regolare tanto separatamente che promiscuamente questi due rami. Medesimamente si stabilirono le basi, sulle quali dovea riconoscersi la nazionalità d’un bastimento, e godere in conseguenza dei vantaggi sovranamente accordati. Per quanto riguardò poi alle patenti, vennero queste regolate secondo uno speciale modello, coi dritti analoghi alla concessione, dichiarandosi il modo della esibizione nei diversi traffichi che i bastimenti nazionali potrebbero eseguire tanto nei porti interni che esterni, rilasciandosi una seconda carta nella quale verrebbe attestato la regolarità della patente esibita in un dato luogo. Circa la vendita dei bastimenti, niun ostacolo fu posto innanzi, essendochè libera ed esente da ogni dazio fu dichiarata la vendita anzidetta.
Un sistema regolare fu stabilito per quei legni stranieri che entrassero ed uscissero dai porti del regno delle Sicilie, mercè il quale i legni anzidetti furono obbligati a rilasciare patente di unita ad un dritto di [790] depositi.
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