Il dritto poi di tonnellaggio, di cui abbiamo spesse volte favellato, non fu solamente imposto ai bastimenti esteri, ma ai nazionali ancora; questo dritto venne regolato a seconda della capacità del carico dei legni, escludendone solamente quelli di venti tonnellate inclusive che appartenessero al regno, e che viaggiassero entro o fuori i porti dei reali dominî; quelli al disopra di venti tonnellate qualora trafficassero entro i porti nazionali per trasporto di carboni, di calce o del brecciale per le strade consolari; e quei legni finalmente obbligati per fortuna di mare, o per avaria ad entrare per necessità nei porti nazionali, o che fossero della real marina militare.
Vi fu in ultimo la bolletta di spedizione, e il passaporto, per mezzo dei quali pagossi un dritto analogo alla capacità dei legni, che si portarono da questi reali dominî fuori del regno. Con queste ed altre opportune e sagge prescrizioni venne regolata la marina mercantile, la quale se fu gravata dai dritti di cui precedentemente andava esente, godette però di vantaggi tali che compensarono largamente le contribuzioni sudette, e la navigazione potè finalmente fruire con tutta libertà di quei mezzi che erano altamente reclamati per la maggior estensione del commercio, che è una delle interessantissime nazionali risorse.
Le disposizioni emesse dal real governo onde assicurare la lealtà dei metalli d’oro e d’argento, venivano spesso deluse nel loro scopo, giacchè la garenzia dei lavori era sopraffatta dalle frodi e delle sorprese che facilmente si nascondono sotto una diversità di titoli.
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