Il dar compimento a un disegno di sì grave importanza, che tanto interessava la pubblica buona fede nel commercio, e il concentrare tutte le operazioni che resultano dalla garenzia nello stabilimento più adatto della regia zecca in Palermo, era così interessante da non ammettere ritardo. E perciò con real decreto dei 14 aprile 1826 fu stabilita una officina così detta della garenzia dei lavori d’oro e d’argento nel medesimo locale della regia zecca, ed altre due in Messina e in Catania. Siffatte officine regolando lo esame dei lavori a seconda dei titoli che i metalli d’oro e d’argento assumono, poterono semplicemente ammettere la tolleranza di tre millesimi pel primo, e di cinque pel secondo. La garenzia poi dei titoli delle opere fu assicurata dai marchi o bolli che vennero impressi, dopo aver preceduto il saggio, pagandosi un dritto coerente al valore. I fabbricanti dovettero però munirsi d’una patente rilasciata loro dalla direzione generale dei rami e dritti diversi senza pagamento.
Fu rimarchevole in quest’anno la riforma portata sulla legge doganale del 1817 e su tutt’altre disposizioni posteriori che l’aveano modificata. Cominciandosi dal dichiarare quali s’intendessero per dogane di prima, seconda e terza classe, si divisero quelle del littorale in altre tre classi, cioè d’importazione, d’esportazione e cabotaggio; di cabotaggio e d’esportazione; e finalmente di cabotaggio e d’esportazione dei soli generi esenti dai dazî doganali d’estrazione. La esportazione per la via di terra potè eseguirsi per qualunque quantità di generi da qualsivoglia dogana di frontiera.
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