Spirato però un tal termine Francesco degnavasi prolungare il beneficio della cennata franchigia a tutto il 1828. Però un apposito regolamento pubblicato col sovrano rescritto del 1826 dava norme più regolari per l’ordine della percezione delle contribuzioni dirette, e dei versamenti da eseguirsi.
Intanto per facilitarsi i piccoli fabbricanti ed industriosi di manifatture indigene, che non avendo la possibilità di far coniare a proprie spese la macchina da bollo, e il conio rispettivo, dovessero esser costretti ad abbandonare ogni loro intrapresa, perchè contraria alle intenzioni del sovrano decreto dei 6 settembre 1825, veniva accordata l’agevolazione che in atto godevasi nell’altra parte dei reali dominî, cioè a dire, che quando in un comune si trovassero diversi piccoli fabbricanti ed industriosi di generi indigeni, li medesimi potessero essere facoltati a coniare unico bollo colla leggenda del nome del comune, ratizzandosene la spesa fra loro medesimi.
Un nuovo ordinamento emesso in questo anno riformò le procedure in materia di contrabando e controvenzione. L’amministrazione dei dazî indiretti ebbe l’azione civile per lo pagamento delle contribuzioni, delle multe, ed ammende, delle confische, dello ristoro dei danni ed interessi, e di qualunque altro dritto emergente dalle leggi de’ dazî indiretti; come anche dell’azione correzionale per le pene inflittive di corpo in casi già preveduti.
La pesca del tonno in Sicilia è sì abbondante, che in ogni anno non pochi speculatori vi fanno dei considerevoli guadagni.
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Francesco Sicilia
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