Il prodotto di questa privativa venne calcolato per onze 80,000 annue, che servirono a riparare a quell’augumento dello stato discusso; e qualora il risultato fosse stato maggiore, allora il dippiù poteva impiegarsi a render meno gravoso il dazio sulla carne, essendo sovrana volontà che rimanesse unicamente perenne nelle sole capovalli. Posteriormente però considerossi il danno che la proibizione della cultura del tabacco produceva all’economia ed all’agricoltura della Sicilia, e per conseguenza fu questa permessa; ma le prescrizioni di sopra enunciate ebbero il loro vigore dal 1 di settembre 1829, da qual tempo in poi venne proibita la importazione di tabacchi esteri, e si diedero le norme da osservarsi per coloro che ne facevan mercato; contravenendo alle quali in un modo qualunque si sarebbe gravato il reo d’una multa, o assoggettito alla carcerazione.
Per quanto spetta alla proprietà fu in quest’anno ultimato lo affare dello scioglimento dei dritti promiscui sulle terre di Sicilia. Il sovrano decreto degli 11 settembre 1825 avea stabilito il modo come valutarli, e le norme per lo scioglimento in parola. Ora però cercavasi di dare tutta la possibile chiarezza a cosa di sì alto interesse, mentre nell’applicazione credevasi quello riuscire infruttuoso. Pertanto si venne disponendo che i dritti promiscui fossero valutati nello interesse degli esercenti la servitù pel capitale corrispondente al decimo della somma dei fitti da loro convenuti in un decennio, da fissarsi sopra le locazioni in quattordici anni, toltine due solamente della massima, e due della minima fruttificazione.
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