E S.M. si degnò analogamente prescrivere che nelle azioni per lo scioglimento e per la valutazione dei dritti promiscui da esperirsi presso le commessioni erette all’oggetto, fosse permessa la citazione per editto, quando i possessori dei dritti promiscui non si trovassero in minor numero di cinque in un fondo solo, o in parecchi fondi d’un medesimo comune; e che trovandosi il reo convenuto in paese straniero, fosse egli citato nel domicilio dall’ultimo dei componenti la commessione anzidetta. In agosto poi del 1829, per le assegnazioni coattive sotto condizione di preventivo pagamento delle annualità di soggiogazione degli anni 1824 e 1825, e per quelle volontarie che non avevano verbo regio se non passate a cosa giudicata, il termine fissato col decreto dei 10 febbraro 1824, venne da S.M. prorogato a tutto il mese di giugno dell’anno 1830.
In riguardo poi ai fondi sì rustici che [803] urbani, lasciati incolti dai rispettivi proprietarî per ritrovarsi inabilitati a contribuire la fondiaria e il debito loro cumulato verso la real tesoreria di Sicilia, S.M. dispose che questi fondi potessero utilizzarsi in un modo qualunque sia affittandoli, sia coltivandoli sotto la sorveglianza dei percettori, e che qualora il primitivo padrone volesse in seguito riacquistarli, fosse autorizzato a farlo previa gli analoghi compensi.
Varie suppliche si presentavano però a questo real governo dai terzi possessori di ufficî, percezioni, o dritti feudali aboliti, concessi in origine, senza pagamento di prezzo, perchè non avendo conseguito alcuno compenso, fossero facultati a rivolgersi contro i primitivi concessionarî ed esperimentare giudiziariamente le loro azioni per lo rimborso dell’utile della cosa perduta.
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Sicilia
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