Anche per l’allume forestiero fu continuata la riscossione del dazio di ducati cinque a cantaio nel modo antecedentemente stabilito con decreto dei 19 giugno 1826, ma un tale dritto d’immessione venne limitato al mese di dicembre 1829, ed indi con decreto degli undici ottobre 1829 prolungato a tutto il mese di dicembre 1832. Posteriormente però un tale dazio venne accresciuto a ducati dieci a cantajo (2728). Questa disposizione andò congiunta con quella che proibì per tre anni l’importazione dei grani esteri in Sicilia.
Il consiglio provinciale della valle di Palermo avea espressato un tale desiderio al luogotenente, il quale ne fè analoga istanza a S.M. che rimesso lo affare alla consulta, sul parere favorevole venne a determinarne la proibizione senza eccezioni di deposito per Palermo o qualunque porto di simil natura, come anche del franco di Messina. Per quei grani poi che estraendosi dall’isola aveano sinallora goduta una franchigia in forza d’una precedente sovrana determinazione, la quale andava a spirare in dicembre di quest’anno, re Francesco degnavasi prorogare un tal vantaggio accordato al commercio sino a tutto il 1829, colla esenzione dal pagamento dei dazi doganali; quale termine in data dei 2 dicembre 1829, veniva prolungato a tutto il 1830. Anche l’isola di Malta accordava dei nuovi privilegi a tutti i legni mercatili che avessero voluto trafficare nei suoi porti, affine di estendere maggiormente il suo commercio con l’estero.
Per quanto però appartenne alla industria, merita attenzione quel sovrano provvedimento, in forza del quale venne stabilito che si rendessero comuni ad ambe le parti dei reali dominî le fabbriche di quella manifattura per la quale fosse stata accordata privativa; come altresì l’altro che assoggettì al bollo tutte le manifatture di seta che confondendosi per la loro perfezione con l’estere avrebbono danneggiata l’interna industria.
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