Per riguardo alla liquidazione di esso debito dicevasi dalla commessione accennata, che abbenchè non sapeva dissimulare che la liquidazione del debito pubblico poteva tornar giovevole allo erario perchè traeva una diminuzione pel debito di alcune partite forse non legittimamente in tutto o in parte già ammesse, pure se far s’intendeva una liquidazione completa risalendo a titoli originarî, e scendendo per una successione di legittimi documenti sino al presente possesso, con imporre obbligo ai creditori d’esibir questi e quelli a pena di decadimento dai loro dritti, non sapeva la commessione avvisarne il progetto. Primieramente perchè essa reputava che fosse male preludere ad un sistema di pubblico credito lo istituire una liquidazione di tal genere, la quale potendo accrescere un soverchio studio d’eludere il debito, mettendo i creditori nello imbarazzo dispendioso sovente, e talvolta inutile di cercare i titoli primordiali della rendita, non sarebbe atta ad ispirare molta confidenza. Secondariamente perchè riconosciuto solennemente il debito pubblico nel 1815, e dovendo presumersi che le traslazioni indi seguite fossero state debitamente notificate sino all’intestazione agli attuali possessori, non sarebbe necessario nè conveniente l’obbligare i creditori all’esibizione dei titoli loro primitivi che deggiono supporsi registrati nella contabilità e negli archivî dello stato. D’altronde potendo il continuato possesso equivalere a titolo, non sarebbe a dritto uniforme lo astringere colui che legittimamente possedeva.
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