Ma se la commessione, dice il Bianchini, escludeva il progetto d’una formale liquidazione, richiedeva d’altra parte essere di necessità lo assicurarsi della legittimità e [820] della quantità del debito. Da ultimo varî spedienti propose per lo scioglimento dei condominî e delle ipoteche sulle rendite (2751).
In tale stato erano le cose circa alla liquidazione del debito pubblico, quando re Ferdinando stimò opportuno di torne pensiero. Egli credeva indispensabile a ben conseguire l’oggetto la fondazione in Sicilia del Gran libro del debito pubblico e della Cassa d’ammortizzazione; e perciò prescrisse le norme regolatrici di tali utilissime istituzioni fra le quali sono degne di menzione: il doversi accettare nelle liquidazioni titoli dimostranti antiche rendite che costituivano il debito perpetuo di Sicilia, o quelle che si trovassero assegnate a titolo perpetuo e non vitalizio in seguito delle liquidazioni fatte degli officî e dritti aboliti, in conformità delle istruzioni del 1819, e quelle finalmente che, anche a titolo perpetuo o non vitalizio, fossero con le stesse regole di liquidazione assegnate ai possessori di officî e dritti aboliti. Venne però diffalcato l’ammontare di fondiaria in principale, additativa, e delle strade, e riconosciuto per once cinque di rendita, qualunque ne fosse l’origine, un credito d’once cento di capitale.
Trovandosi poi nello stato di variazione del 1832 ammessi i fondi pel pagamento d’un solo semestre di arretrati riferibili allo stesso anno 1832, fu liquidato e consolidato ancora il debito risultante dagli arretrati delle rendite dei sopradetti creditori dello stato a tutto dicembre 1831, e lo ammontare d’un semestre dell’intero anno 1832; quello derivante altresì dagli arretrati delle rendite assegnate a’ possessori degli ufficî e dritti aboliti, e l’ammontare del semestre; il debito rappresentato dai biglietti di credito di prima emissione, relativi alle ultime cinque scadenze non soddisfatte; e quello verso particolari creditori da qualunque causa provveniente, riferibile ad arretrati per esercizî chiusi a tutto l’anno 1830; che fosse parimenti consolidato il debito della finanza di Sicilia verso quella di Napoli per cause antecedenti al 1828, non esclusi i così detti biglietti di credito di prima emissione.
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