Fu scelta altresì una commessione composta da cospicui personaggi, ad oggetto di proporre quanto meglio convenisse onde potersi sollecitamente e con pieno successo recare ad effetto tale intendimento, indicando il sito i mezzi e la spesa pella costruzione del novello carcere, sul quale la comune attenzione erasi oramai rivolta.
Circa alle proprietà ecclesiastiche fu nell’anno 1833, emessa novella disposizione. Il nostro codice delle leggi civili avea in conformità del concordato rese le chiese capaci di acquisti; e i patronati feudali rappresentati sopra le medesime o beneficî di qualsiasi natura furono posteriormente riguardati come compresi fra i dritti feudali aboliti, ed in conseguenza vennero reintegrati alla sovrana regalia, salvo ai baroni di provare nei modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del fondo (2754). “Ora con apposita legge (sono parole del Bianchini) davansi norme da serbarsi per fitti di beni di mense vescovili, badie e beneficî ecclesiastici di qualsiasi natura fossero; e poscia confermavasi il principio di non esser valido senza la sovrana approvazione il permutare, il dare a censo, e il fare qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corpi ecclesiastici, mense, badie e beneficî, ed all’uopo davansi le norme da seguirsi in proposito. Fu espressamente prescritto in tale occasione che pei beni ecclesiastici di regio patronato in Sicilia restavano in vigore i sovrani stabilimenti e le osservanze che si sono sempre mantenute secondo i principî e nello interesse della suprema regalia e del regio patronato (2755)”.
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Bianchini Sicilia
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