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      D’allora in poi il luogotenente nella idea d’antivenire a sì funesti accidenti, inteso il parere del magistrato supremo di salute pubblica, dispose, di raccomandarsi ai proprietarî delle solfanerie di ben assicurare gli argini artifiziali o naturali dei serbatoi in parola, e proccurare di votarli quanto si potesse col mezzo delle trombe; giacchè il volume delle acque essendo sempre accresciuto dalle stesse scaturigini, ridondava continuamente; e perciò facea mestieri porre in opera un numero quanto più fosse possibile delle anzidette trombe, aprendo altresì, ove la posizione del luogo il concedesse, degli spiragli o ventilatoi; colle quali precauzioni solamente potea ottenersi che l’acqua più non prorrompesse come nel caso accennato, producendo sì gran copia di gas micidiale, o che altrimenti venisse disperso dall’aria atmosferica (2770).
      Quando la comune di Messina trovavasi in istraordinarî bisogni (e rimonta alle antiche epoche del 1818) per pratiche mal calcolate ed abusive, avea ceduto col mezzo di considerevoli somme il dazio di tarì sedici, e grana sedici a salma legale, che sulla consumazione del frumento avea essa medesima imposto. Questo dritto d’amministrare e riscuotere il dazio in parola era andato mano mano succedendosi d’individuo in individuo, talchè pareva ora esser divenuto alla comune se non abusivo, pesante oltremodo ed oneroso. Domandò essa perciò al governo di voler essere sciolta da quell’obbligo, [834] facultandola in conseguenza a poter dare un giusto compenso a coloro che ne ereditavano legittimamente il titolo.


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Storia cronologica dei vicerè luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia
Appendice - Indici - Note
di Giovanni Evangelista Di Biasi
Stamp. Oretea
1842 pagine 1333

   





Messina