Sin da quando erasi in Sicilia affrettata la costruzione delle strade, sovrane prescrizioni aveano regolati i compensi da darsi a quei proprietarî, nei fondi dei quali necessitava stabilirne qualcuna di esse. In onta di ciò molti particolari possessori si negavano a cedere le loro proprietà, quantunque sapessero quali grandissimi benefizî venissero d’altra parte a ricavare da queste interne comunicazioni. S.A.R. a contentare nella miglior guisa i proprietarî anzidetti, mentre era impossibile il non molestare le loro possessioni quando la necessità il richiedesse, venne con nuove disposizioni a dichiarare, che l’intendente pria di passare all’occupazione d’un fondo, dovesse far precedere 1° un piano d’arte, in cui fossero descritte le individue proprietà da occuparsi, e i nomi di ciascun proprietario: 2° la pubblicazione del detto piano, e la designazione d’un termine competente a prodursi e discutersi i reclami che avverso del piano medesimo si potrebbero iniziare: 3° finalmente, la giusta e legale valutazione della proprietà deffinitivamente destinata ad opere pubbliche, non che il pagamento delle indennità spettanti.
Per tal modo le autorità che sin allora avean posto molto rigore nella esecuzione dei sovrani comandi circa alla costruzione delle strade, e procedevano con poche [835] cautele avverso i privati interessi, ebbero in appresso più riguardo ai medesimi, e si potè con miglior successo proseguire nelle opere in parola, facendosi i compensi dei fondi altrui con più dritto e maggiore equità.
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Sicilia
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