Da ciò ne nasceva che rifiutando la compagnia le offerte di poche quantità di zolfo, i loro produttori erano costretti con grave danno venderlo ai grossi proprietarî per farne essi medesimi delle vendite colla compagnia anzidetta. È anche a riflettere che la guarentigia data agl’interessi dei piccoli trafficanti di poter fare smercio del prodotto senza bisogno di venderlo alla compagnia, era doppiamente dannoso, stantechè l’imposizione messa dalla medesima società di carlini venti a quintale sullo zolfo asportato per altra via che la loro veniva ad impedire indirettamente il particolar traffico dello anzidetto minerale, rendendolo ai proprietarî più costoso di quello che alla compagnia importasse in effetto; in guisachè lo zolfo che essa vendeva alla straniero poteva benissimo venderlo in minor prezzo di quello che ai proprietarî gravati da spese e dal dritto enunciato lo potessero.
Con tutto ciò reclamavasi altamente per l’esecuzione o effettuazione del contratto, e questi che ciò volevano erano i più; dunque pareva che pel generale voto fosse giovevole e non dannosa la compagnia, ed in conseguenza per nuovo ordine sovrano fu posta in attività ogni cosa. Pur nondimeno però volendo egli che i patti con scrupolosità si osservassero eleggeva una commessione composta d’uomini distinti per dignità e per sapere, ai quali dava particolari istruzioni; mentre limitava poi la produzione delle zolfatare onde la concorrenza fosse generale, togliendo quella specie di secondo monipolio che s’avrebbe potuto praticare dai grossi proprietarî nel vendere essi soli lo zolfo alla compagnia.
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