E non v’ha voluto meno d’un flagello desolatore, che ai dì nostri ha per dir così percorso l’uno e l’altro emisfero, per far sentire la necessità d’adottarli in ogni comune. Alcuni pregiudizii e forse i più potenti, traevano dalla religione, a dileguare i quali la santità del nostro sommo pontefice regnante Gregorio XVI dava fuori un’apposita bolla; e quel ch’è più fondava egli stesso nella sede della nostra sacrosanta religione Cattolica uno stabilimento di tal [849] fatta; lo apriva ed inaugurava con i riti di nostra santa chiesa; e lo proponeva come esempio da imitare a tutt’i fedeli. Così vedevansi nei dominî continentali di S.M. sorgere ad un tratto e per ogni dove i campisanti. Quello della città di Napoli s’elevava quasi per incanto; ed il popolo vi s’accostumava con facilità. Là, quanti stranieri vengono a visitare questa nostra classica terra, traggono vogliosi ad ammirarne la bellezza, la regolarità, l’ordine e quel santo raccoglimento che ispira. In quasi tutt’i comuni poi di quella parte del regno essi erano sollecitati, di tal che pochi se ne contano, dove ancora non si veggano aperti all’uso cui van destinati.
Queste riflessioni adunque spingevano Sicilia a non doversi rimanere in ciò indietro al rimanente dell’Italia, e la legge degli 11 marzo 1817 reclamava da più tempo l’esecuzione d’un tanto utile e necessario progetto. Ora a spianare maggiormente la strada per giugnere a sì nobil meta ordinavansi dal real governo le seguenti misure cioè: Che in ciascun comune della rispettiva provincia fossero le sepulture chiuse a gesso; che vi si destinasse una cappella rurale od un luogo apposito in campagna alla distanza voluta dalla detta legge, per la tumulazione o inumazione provvisoria dei cadaveri, facendolo recinger di muro, o almeno d’un solco profondo, e chiudendone con inferriata lo ingresso, non senza farlo benedire con tutte le pompe dai rispettivi parrochi; che ciascun decurionato s’occupasse a designare il sito pel camposanto stabile, potendo determinarsi anche per terreni appartenenti ai comuni, agli stabilimenti pubblici di qualunque natura, ed allo stato senza compenso.
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