Per por fine a’ reclami di quest’ultimi nel 1827 stabilironsi i modi di valutare i promiscui diritti: ma questi furono così indeterminati ed oscuri che diedero luogo allo arbitrio, e le transazioni si fecero d’allora a danno dei comuni, i quali vennero perciò a soffrire delle perdite significanti. Scorse un decennio, dacchè pendenti le cause per scioglimenti di promiscuità, le terre rimasero impartite, e il danno che ne risentiva la proprietà e l’agricoltura per conseguenza giunse a tale da ridurre deserte e sterili molte campagne di Sicilia. Nel 1838 parve rimediarsi a ciò con prendersi lo espediente di raccomandare a’ giudici delegati le istruzioni emanate pel regno di Napoli nel 1810, sulle quali era formato il novello regolamento dato loro. Ma non per questo i varî aboliti dritti feudali non continuarono ad esercitarvisi in danno della proprietà; e i soprusi e le angherie ex-feudali in danno delle persone impedirono il libero esercizio delle industrie. Ad ultimare lo riscatto da vincoli, pesi, e prestanze che tuttavia deterioravano la condizione delle proprietà, fu finalmente molto a proposito il sovrano decreto degli 11 dicembre di quest’anno 1841, mercè il quale cessò in tutte le provincie di Sicilia la riscossione e l’esercizio di qualunque dritto ed abuso feudale già senza compenso abolito, e qualora nell’applicare a’ casi [856] speciali la disposizione anzidetta insorgessero dubbî o quistioni, a dirimerli con regole opportune ed uniformi, speciali istruzioni vi provvidero, le quali ci piace d’accennare.
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