Per quanto poi riguardò gli usi civici, le regole date per la compensazione di essi non furono assolutamente applicabili a quelli che s’esercitavano dalle popolazioni sopra i feudi separati dal proprio tenimento; giacchè per feudi separati s’intendevano quelli derivanti da espressa concessione del principe, o posseduti come territorî distinti, e con giurisdizione separata sino all’abolizione della feudalità, o che nel sistema antico della divisione delle imposte fossero soggiaciuti ad una tassa della soppressa deputazione del regno. Lo stato possessivo nascente da giudicato o da fatto fu norma nelle contese di qualità feudali del demanio.
Per la divisione dei demanî comunali infine, e delle quote degli ex-feudali ed ecclesiastici spettate a’ comuni, formando si venne preventivamente uno stato di tutte le terre comunali fossero esse dividende o no. Questo stato dimostrò i terreni coltivabili, ed i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo erte dei monti, affine di vedere se potessero migliorarsi, ed attivarsi. Ne’ demanî comunali non si considerò colonia se non precaria, eccettuandone le porzioni di demanî, nelle quali il colono avesse immutata la superficie in meglio, nel qual caso il miglioramento nella divisione andò compreso nella porzione del colono col peso del canone da stabilirsi. Determinata per misura l’estensione delle terre divisibili, la divisione si fece fra tutti i cittadini d’ogni età, tanto assenti che presenti. La divisione fu solo sospesa nel caso che le terre fossero tanto estese da sorpassare il bisogno della popolazione.
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