Priolo conte viene eletto presidente d’una commessione per l’opera delle strade in Sicilia, 717.
Privative stabilite in Sicilia nel 1824, 780; si discorre delle medesime se producono danno o vantaggio all’industria d’una nazione, ivi, e pag. 781.
Privilegio della compagnia dei bianchi di far grazia ad un reo condannato a morte confermato da re Ferdinando I, 664; e della scala e portofranco di Messina, 673; privilegio concesso a’ legni mercantili esteri di dugento e più tonnellate, 771.
Privilegi baronali moderati dal vicerè Caracciolo, 670, e 671.
Privilegi accordati da re Ferdinando I, ai costruttori di bastimenti in Sicilia, 778.
Procedure di Alfonso vengono abolite nel 1787, 681; in materia di controbando e controvenzione riformate nel 1826, 795.
Processioni notturne e pomeridiane proibite dal vicerè Caracciolo, 663.
Progetto di costruirsi una orchestra di pietra e marmo lungo la marina di Palermo, 672.
Proibizione di estrarre la carne e il grano fuori della Sicilia, 657; e dei monitorî e delle scomuniche che spesso dai vescovi si facevano dopo l’abolizione del tribunale del s. Uffizio per materie di fede, 668.
Promiscuità in Sicilia, norme date nel 1825 per lo scioglimento delle promiscuità nelle terre, 788; storia dei sovrani provvedimenti sul particolare antecedenti a quell’epoca, ivi; nuove disposizioni emesse nel 1829 su tale riguardo, 802; s’eleggono delle commessioni per lo scioglimento dei promiscui diritti, ivi; che cosa esse facciano in adempimento degli ordini sovrani, ivi; altre provvidenze a favore dei terzi possessori d’ufficî [CXL] percezioni e dritti feudali aboliti, 803; si tratta di tutto ciò che nel 1840 ebbe luogo a riguardo della materia in discorso, 855; soprusi ed angherie exfeudali, ivi; facoltà accordata agl’intendenti per eseguire in consiglio d’intendenza lo scioglimento delle promiscuità, 856; cosa importi condominio e servitù acquistate, ivi; cosa demanio ed uso civico, ivi; quantità dei compensi, feudi separati derivanti da espressa concessione del principe, e norma per le contese di feudali qualità del demanio, ivi; divisione dei demanî comunali, e quote degli ex-feudali ed ecclesiastici spettate ai comuni; si distinguono le terre coltivabili da’ boschi, e dalle terre lamose e dalle falde erte dei monti, ivi; si determina per misura l’estensione delle terre divisibili; le quote dei demanî si dividono per teste e per concorso, ivi.
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