Cotali visite per frenare l’arbitrario potere de’ ministri sono a quando a quando necessarie, e salutari; ma fa di mestieri che i visitatori sieno così incorruttibili, e fermi, come era il marchese dell’Orivolo.
(961) Mongit. Parl. di Sic. t. I, pag. 321, e seg.
(962) Cap. regni Sic. t. II, p. 244, e seg.
(963) Reg. della regia cancellarìa dell’anno 1562.1563 VI indiz. f. 440.
(964) Sarpi storia del concilio di Trento lib. VIII, t. II, pag. m. 295. Pallavicini storia del detto concilio lib. XXIV, cap. 4, t. III, p. 805.
(965) Mongit. Parl. di. Sic. t. I, pag. 332, e seg.
(966) Tre furono i capi principali, che i ministri regj della Sicilia credettero lesivi alla monarchìa. Il primo, che nel cap. XI. de reformatione della sessione XXIV, si concedea agli ordinarj, come delegati del Papa, di potere giudicare le cause degli esenti, le quali furono sempre riconosciute dal tribunale della regia Monarchia. Il secondo, perchè nella sessione XXII al capitolo VII. de reformatione, vietandosi ai legati a latere di accettare le appellazioni via gravaminis, si ordina che sia osservata la costituzione romana d’Innocenzo IV, che chiama cotali cause in Roma; il che arrecava pregiudizio, e dispendio ai vassalli del re. Il terzo finalmente riguardava il cap. III. de reformatione della sessione XXV, in cui prescrivendosi i limiti agli ordinarj, nei quali debbono contenersi nel fulminare le scomuniche, si permette loro che possano farne uso contro qualunque persona, e vi si soggiunge: Nefas autem sit seculari cuilibet magistratui prohibere ecclesiastico judici, ne quem excommunicet; il qual decreto feriva direttamente la nostra prammatica catalana.
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